L’Agenzia delle Entrate nella risposta all’interpello numero 788 del 24 novembre 2021 approfondisce ulteriormente la questione sulla gestione delle criptovalute
Il 30 novembre, termine per l’invio telematico della dichiarazione dei redditi, si avvicina. Pertanto l’ADE ha rilasciato una nota chiarificatrice che dovrebbe permettere al contribuente di indicare in maniera idonea gli introiti legati al business delle monete digitali.
A dare l’avvio a questi approfondimenti è la domanda relativa alla detenzione di valute virtuali in digital wallet con possesso di chiavi private. Questo è un caso pratico che ha permesso all’Agenzia delle Entrate di approfondire un ambito specifico di un settore ancora poco conosciuto e normato.
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Il quadro normativo al quale si fa riferimento è legato alle indicazioni presenti nell’articolo 4 del decreto legge numero 167 del 1990. Nel quale si afferma che gli investimenti all’estero o le attività estere di natura finanziaria, ai quali le criptovalute sono assimilati, debbano essere indicati nella dichiarazione annuale dei redditi. E inoltre soggetti ad un peso fiscale pari al 26%.
Inoltre in linea con quanto stabilito dall’ADE in un provvedimento del 29 gennaio 2021, l’inserimento del dato transiterà tramite compilazione del quadro RW.
La compilazione del quadro RW che consente di indicare i redditi provenienti da portafogli digitali
Analizziamo più nello specifico quelle che sono le indicazioni riportate. Queste ci consentiranno di gestire in maniera corretta la sezione:
- nella colonna 3 alla voce codice individuazione bene sarà necessari inserire il codice 14 che indica la tipologia dell’introito, ovvero legato ad altre attività estere di natura finanziaria e valute virtuali
- la colonna 4 invece non va compilata e dovremo quindi lasciare in bianco la voce codice Paese estero
La nota risponde all’interpello numero 788 del 24 novembre 2021. Qui si esplicita che è obbligatorio dichiarare ogni tipo di moneta virtuale in possesso del contribuente. Anche qualora fosse contenuta nel portafoglio virtuale a chiave privata.
Per la quantificazione del valore reddituale prodotto grazie alla digital economy andrà effettuato il calcolo del controvalore. Questo ci permetterà di convertire le criptovalute nel loro corrispettivo in euro alla data del 31 dicembre dell’anno fiscale al quale si fa riferimento.
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Inoltre tra le specifiche riportate è indicato che le tasse applicate su questi beni non sono soggette all’imposta sul valore delle attività finanziarie detenute fuori dal territorio italiano. Le valute virtuali infatti non sono soggette all’imposta sul valore delle attività finanziarie detenute all’estero (IVAFE) al quale sono soggette normalmente le persone fisiche residenti nel territorio dello Stato che sono in possesso di depositi e conti correnti di natura bancaria.
I casi pratici diventano quindi attualmente una guida nel complicato meccanismo dove fisco e il nuovo circuito economico si incontrano, e probabilmente non mancheranno altri successivi approfondimenti dell’ADE sull’argomento.